Polizze Pluriennali
Una norma approvato il 9 Luglio 2009 [1] modifica nuovamente l’art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, incluse le RC auto, in cambio di uno sconto rispetto ala polizza annuale.
In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.
Il Decreto Bersani aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.
Il ddl Sviluppo Sviluppo mantiene la disciplina del Decreto Bersani, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l’obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni. Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.
La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza.